Statuto FISM Treviso

STATUTO
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
“FISM TREVISO”

 

PREMESSA. Richiamo alle disposizioni dello Statuto Nazionale.
La Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) fondata a Roma il 1° marzo 1974, (d’ora in poi
chiamata FISM) è associazione di categoria ed organismo associativo promozionale e
rappresentativo delle scuole dell’infanzia paritarie e dei servizi educativi operanti in Italia, che
orientano la loro attività all’educazione integrale della personalità del bambino, in una visione
cristiana della persona, del mondo e della vita in una società caratterizzata dalla presenza di
multiculturalità.

La FISM ha struttura democratica ed opera nella sua articolazione nazionale,
regionale/interregionale e provinciale/territoriale.

I livelli di articolazione territoriale della Federazione (nazionale, regionale, provinciale/territoriale)
concorrono in modo unitario e concorde al perseguimento delle finalità della FISM, ciascuno
nell’esercizio del rispettivo ruolo.

La Federazione Provinciale/Territoriale rappresenta le scuole federate e ne tutela gli interessi
specifici.

I livelli territoriali della Federazione si dotano di un proprio Statuto e decidono in autonomia il
loro ordinamento interno. Le strutture dell’articolazione territoriale della FISM devono essere
connotate da funzionalità, efficienza, congruità organizzativa, flessibilità ed autosufficienza
gestionale.

CAPO | COSTITUZIONE — DURATA – SEDE

Art. 1 — Costituzione e natura.

FISM TREVISO, ente senza scopo di lucro e apartitico, è la continuità morale e giuridica della
Federazione delle scuole non statali della Provincia di Treviso (A.D.A.S.M.) costituita con atto
pubblico il 03.12.1971, n° 21.680 di repertorio a rogito del dott. Gianfranco Spinelli, notaio in
Treviso, registrato a Treviso il 13.12.1971 al n° 4.714 Atti pubblici, allo scopo di sostenere le scuole
materne (ora scuole dell’infanzia) nella loro missione civile e pastorale a servizio delle comunità
locali.

FISM TREVISO è l’Associazione degli Enti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie e/o dei servizi
socio-educativi alla prima infanzia e altri servizi di supporto alla famiglia operanti nella provincia di
Treviso con fini di educazione integrale e armonica dei bambini e delle bambine secondo una
concezione dell’essere umano come persona e una visione cristiana della vita, nel rispetto del
primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospettive valoriali.

E’ inoltre un’organizzazione di rappresentanza sindacale autonoma, indipendente, apartitica e
senza scopo di lucro, che persegue i fini di cui al successivo art. 2 operando secondo un proprio
modello di politica scolastica nel rispetto dell’autonomia statutaria degli Enti gestori associati.
Aderisce alla FISM Nazionale, di cui è articolazione territoriale autonoma, e partecipa alla FISM
Regionale del Veneto.

FISM TREVISO, munita di personalità giuridica, è titolata a stabilire rapporti con le Istituzioni
politiche, amministrative, associative, sindacali, civili ed ecclesiastiche, nonché con le altre
organizzazioni del settore in cui essa opera.

Ha durata illimitata e sede in Treviso, Via Vecellio, 16. Il cambiamento della sede all’interno del
Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Finalità e scopi.

FISM TREVISO non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche,
di solidarietà e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.

| fondamenti valoriali che la connotano fanno riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo (1948), alla Costituzione della Repubblica (1948), alla Dichiarazione del Concilio
Vaticano Il Gravissimum educationis (1965), alla Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’’Infanzia (1989) e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (2000).

In particolare, essa propugna:

a. i diritti fondamentali di libertà ed uguaglianza;
b. il diritto alla libertà di espressione e di educazione spirituale e religiosa;
c. il diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli e ad essere agevolati nell’adempimento dei
compiti educativi;
d. il diritto alla libertà di insegnamento;
e. il diritto di enti e privati ad istituire scuole ed istituti di educazione di ispirazione cristiana;
f. il compito dello Stato di assicurare alle scuole dell’infanzia non statali paritarie piena libertà e
ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali,
in attuazione della legge n. 62 del 10 marzo 2000 (“Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”);
g. la gestione comunitaria e collegiale delle singole scuole dell’infanzia, intesa come attiva
partecipazione, nella vita dell’istituzione scolastica, da parte dei genitori di bambini iscritti e
frequentanti, dei docenti, degli educatori e degli altri operatori della scuola dell’infanzia
nonché dei servizi educativi della prima infanzia, per favorire la continuità educativa
scuola-famiglia e l’inserimento dei bambini nel contesto sociale in cui vivono.

FISM TREVISO si propone fini di rappresentanza, servizio, coordinamento e tutela degli Enti
associati. In particolare: i

I. rappresenta gli enti associati nei rapporti con le istituzioni civili e religiose, coordinandone
le istanze e valorizzandone il contributo nel campo dell’educazione prescolastica e
dell’assistenza alle famiglie;

Il. procura agli enti associati assistenza giuridica, pedagogico-didattica ed amministrativa;

III. favorisce la qualificazione e la formazione permanente dei docenti, degli educatori, dei
gestori/amministratori e degli operatori della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per
l’infanzia, mediante iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;

IV. promuove l’erogazione di servizi di gestione e di amministrazione, in forma diretta o
indiretta;

V. assume adeguate iniziative ai diversi livelli, nel rispetto delle competenze di Fism nazionale
e regionale, per l’adozione, da parte delle competenti Istituzioni, di provvedimenti
legislativi e amministrativi per assicurare adeguato e concreto riconoscimento al servizio di
pubblica utilità svolto dagli enti associati e supporto alla loro autonomia anche con
l’erogazione di appropriati finanziamenti;

VI. promuove la costituzione di nuove scuole dell’infanzia e di servizi educativi per l’infanzia,
nonché di reti di scuole ed ogni altra forma organizzativa volta ad una migliore gestione
delle scuole;

Vil. informa e sensibilizza l’opinione pubblica intorno ai problemi e al servizio reso alla
comunità dagli Enti associati;

VIII. promuove, nell’ottica della autonomia scolastica, attività di innovazione,
sperimentazione e ricerca mediante accordi con le Università, centri studi e ricerca, ed
altre istituzioni culturali;

IX. favorisce sul territorio, anche con la suddivisione in macro-aree, forme di coordinamento e
di collaborazione tra gli enti associati per promuovere l’efficiente gestione economica e
organizzativa delle scuole e dei servizi socioeducativi, la loro elevata qualità pedagogica e
la loro originalità valoriale nella vita della comunità;

X. rappresenta gli enti associati nelle relazioni sindacali territoriali e nei rapporti con le
Istituzioni pubbliche, le formazioni politiche e le istituzioni civili locali.

FISM TREVISO, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, vendere e
permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento
dello scopo istituzionale, promuovere e partecipare a soggetti giuridici che perseguano scopi
analoghi o che favoriscano la migliore realizzazione degli scopi della Federazione, nonché
assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative
alle sue finalità.
FISM TREVISO tutela l’autonomia statutaria, giuridica, economica e patrimoniale, regolamentare
ed amministrativa degli Enti associati.

Art. 3 – Patrimonio e mezzi finanziari.

Il Patrimonio di FISM TREVISO è costituito dal fondo di dotazione iscritto a bilancio, che può
essere incrementato con il conferimento di beni mobili e immobili ed altre entrate da donazioni,
eredità e lasciti, nonché elargizioni e contribuiti specificamente destinati all’incremento del
patrimonio.
La Federazione provvede al conseguimento delle sue finalità con le seguenti risorse economiche:

a. quote associative degli enti associati;
b. contributi ed elargizioni di enti pubblici e privati, nonché degli associati, finalizzati al
sostegno di attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c. contributi da organismi internazionali;
d. erogazioni liberali da associati e da terzi;
e. raccolte pubbliche di fondi;
h. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di attività
di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a
quelle istituzionali;
h. ogni altra entrata compatibile con le finalità della Federazione.
La Federazione destinerà eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente alla realizzazione delle
attività istituzionali.

Art. 4 – L’adesione a FISM.

Gli enti gestori della provincia di Treviso aderiscono alla FISM Nazionale attraverso FISM TREVISO,
la quale accerta, mediante apposita istruttoria, che il soggetto richiedente sia in possesso dei
requisiti richiesti dallo Statuto Nazionale ed in particolare:

a. dichiari di riconoscere e di condividere i principi fondativi di FISM;
b. possegga i requisiti specifici previsti dall’articolo 3 dello Statuto Nazionale;
c. dichiari esplicitamente di accettare e impegnarsi ad osservare lo Statuto Nazionale di FISM;
d. dichiari di accettare quanto prevedono lo Statuto di FISM TREVISO e lo Statuto di FISM regionale del Veneto.

FISM TREVISO provvede, nei termini di cui al successivo art. 5, ad approvare l’ammissione del
richiedente che la FISM Nazionale iscrive nell’apposito elenco nazionale.

Art. 5 – Ammissione. Diritti e doveri. Controversie. Espulsione. Recesso.

Gli enti che vogliono essere ammessi a FISM devono presentare domanda a FISM TREVISO
dichiarando di possedere i requisiti previsti dal precedente articolo 4, fornendo i dati richiesti dal
Consiglio stesso e impegnandosi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto e i Regolamenti di
FISM TREVISO, nonché di Fism regionale e nazionale.
Il Consiglio Direttivo decide sull’accoglimento della domanda, dandone comunicazione motivata
entro 60 giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto, la
domanda si intende respinta. L’ente associato è rappresentato dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato. Gli enti associati hanno diritto a partecipare alla vita della Federazione se in regola con i versamenti delle quote associative. L’associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli decade automaticamente. Gli enti associati, inadempienti agli obblighi sociali, possono essere sospesi o espulsi dalla Federazione.

La sospensione può essere a tempo determinato o indeterminato quando la mancanza accertata sia di particolare gravità, ma non tale da dar luogo all’espulsione. L’espulsione viene deliberata, nel rispetto dell’art. 19, quando ricorrano gravi comprovati motivi di ordine morale e disciplinare o si sia dimostrata inefficace un’eventuale sospensione a tempo indeterminato. In particolare, l’esclusione può essere deliberata, a titolo esemplificativo, nel caso in cui l’associato:

– abbia danneggiato moralmente e/o materialmente in modo grave la Federazione;

– non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o
alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

I provvedimenti di sospensione e di espulsione sono deliberati dal Consiglio Direttivo con la seguente procedura:

– il Presidente di FISM TREVISO contesta l’addebito al legale rappresentante dell’ente associato entro 30 giorni dalla data dell’occorso;

– l’ente interessato è tenuto a riscontrare le contestazioni entro 15 giorni dalla notifica;

– il Consiglio Direttivo, svolta l’istruttoria, sentito il legale rappresentante dell’ente interessato,
il quale può farsi assistere da persona di fiducia, adotta il provvedimento disciplinare entro 30
giorni dal ricevimento delle sue giustificazioni, anche qualora l’ente non eserciti questa
facoltà.

Qualora il Consiglio Direttivo non adottasse alcun provvedimento entro tale termine, il procedimento disciplinare decade ad ogni effetto. L’ente interessato può proporre ricorso, avverso al provvedimento, alla Presidenza Nazionale di FISM solo dopo aver esperito nel termine di un mese, con esito negativo, ricorso avanti il Collegio dei Probiviri di FISM TREVISO.
L’Ente associato può recedere dalla Federazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio recedente è tenuto in ogni caso a pagare l’intera quota associativa dell’anno corrente al momento del recesso.

I soci receduti e/o espulsi non possono ripetere i contributi già versati.

CAPO Il – GLI ORGANI

Art. 6 – Gli organi della Federazione.

FISM TREVISO ha i seguenti organi:

a. l’Assemblea degli associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente della Federazione;
d. l’Organo di controllo interno;
e. il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – L’Assemblea degli associati. Composizione. Convocazione. Validità.

L’Assemblea è il principale organismo espressione degli Enti associati a FISM TREVISO.
L’Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti pro-tempore degli Enti associati o,
caso di impedimento, da un loro delegato.

L’Ente associato può conferire delega scritta ad altro associato. E’ ammessa una sola delega.
L’Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo. Può, inoltre,
essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo degli associati, con l’indicazione
dell’argomento da porre in discussione, entro due mesi dalla data della richiesta.

Hanno diritto di partecipazione e di voto gli associati in regola con il versamento della quota
associativa annuale. Hanno diritto di partecipare i componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea deve essere convocata con almeno 15 giorni di anticipo, con comunicazione scritta
contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e gli argomenti da trattare.
La convocazione può essere inviata con qualsiasi strumento, anche telematico, purché ne sia
accertata la ricezione all’indirizzo fisico o PEC comunicato dall’Ente associato e, in mancanza,
presso la sua sede legale.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro i termini di legge per
l’approvazione del bilancio e comunque non oltre il mese di giugno.

L’Assemblea, di norma, si svolgerà in presenza nell’ambito territoriale della provincia di Treviso.
Possono essere previste forme telematiche o forme miste (in presenza e in collegamento on line)
di svolgimento. In questi ultimi casi dovrà essere garantito che i partecipanti a distanza siano
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione.

Art. 8 – Attribuzioni dell’Assemblea.
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a. eleggere il Presidente della Federazione, che è di diritto il Presidente del Consiglio
Direttivo;
b. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
c. eleggere l’Organo di controllo interno, anche in forma monocratica, determinandone il
compenso per l’intera durata dell’incarico su proposta del Consiglio Direttivo;
d. eleggere il Collegio dei Probiviri;
e. approvare il bilancio di esercizio (o consuntivo) e il bilancio di previsione annuale;
f. discutere e approvare il piano annuale di attività di FISM TREVISO;
g. deliberare su altri argomenti che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento,
cessazione od estinzione della Federazione con le maggioranze qualificate previste nel presente
Statuto.
Il bilancio è depositato presso la sede della Federazione entro gli otto giorni precedenti la seduta
per poter essere consultato da ogni associato.
L’Assemblea in prima convocazione è valida se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza
degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei
presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione. In caso di suo impedimento, si applica
l’art. 14.
L’Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche elegge, seduta stante, un presidente, due
scrutatori e un segretario verbalizzante diversi dai candidati.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo. Composizione. Durata.

Il Consiglio Direttivo di FISM TREVISO è composto:
a. dal Presidente eletto dall’Assemblea;
b. da 8 consiglieri effettivi eletti dall’Assemblea, di cui almeno la maggioranza costituita da legali
rappresentanti o componenti — al momento dell’elezione — dei Consigli di Amministrazione/Consigli Direttivi/Comitati di Gestione degli enti associati.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può cooptare in Consiglio fino a tre membri tra persone particolarmente esperte nelle tematiche pedagogiche, educative, giuridiche, amministrative ed economico-gestionali degli enti associati. I membri cooptati hanno gli stessi diritti e doveri degli altri componenti il Consiglio Direttivo. I quorum costitutivi e deliberativi si intendono riferiti ai componenti del Consiglio Direttivo e non ai partecipanti con voto consultivo.

Fanno altresì parte del Consiglio Direttivo con voto consultivo i componenti locali degli organi nazionali e regionali di FISM, i Consulenti ecclesiastici delle due diocesi nominati ai sensi dell’art. 17, comma 1, il Coordinatore pedagogico e il Presidente o un suo delegato della Società cooperativa “Zeroseiepiù Servizi Amministrativi” promossa da A.D.A.S.M. — FISM TREVISO.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri cooptati durano in carica quanto i membri eletti.

Possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, l’Organo di Controllo Interno e il Presidente del Collegio dei probiviri, nonché i Referenti dell’ufficio Scuola di ciascuna Diocesi.

Il Presidente ha facoltà di invitare ai lavori del Consiglio terze persone in qualità di relatori e

uditori. La cessazione dalla carica di Consigliere (eletto o cooptato) avviene per dimissioni, decesso ovvero per altre cause previste dalla legge. Il consigliere cessato viene surrogato con il candidato che nelle elezioni seguiva con maggior numero di voti se elettivo, ovvero si procede a una nuova cooptazione. In caso di dimissioni in contemporanea della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso s’intende decaduto.

Il Presidente uscente provvederà tempestivamente alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo, provvedendo nelle more, alla ordinaria amministrazione della Federazione.

Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a. eleggere i Vice Presidenti ed il Tesoriere su proposta del Presidente;
b. promuovere, approvare e realizzare le attività istituzionali e dare esecuzione alle decisioni
dell’Assemblea degli associati;
c. provvedere alla ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione della Federazione;
d. decidere sull’adesione di nuovi associati ed escludere gli enti associati secondo quanto
previsto dallo Statuto;
e. promuovere tutte quelle iniziative di carattere didattico, amministrativo ed
economico-finanziario che saranno ritenute necessarie ed opportune per il potenziamento
e supporto della Federazione e degli enti associati;
f. stabilire la quota associativa annuale;
g. redigere il bilancio di esercizio (o consuntivo) entro il 31 marzo e il bilancio di previsione
annuale da sottoporre alla approvazione della Assemblea degli associati;
h. istituire e nominare i componenti delle Commissioni;
i. nominare e revocare i rappresentanti della Federazione nelle società, associazioni,
organismi, sia civili che ecclesiali, nelle quali la Federazione è presente, stabilendo gli
indirizzi cui devono attenersi;
j. approvare il Regolamento attuativo dello Statuto e il Regolamento di svolgimento delle
sedute dell’Assemblea;
k. approvare i regolamenti interni della Federazione;
I. proporre le modifiche dello Statuto.

Art. 11 – Convocazione. Validità delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione del Presidente che lo presiede e ne determina la data, il luogo e l’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso con l’indicazione obbligatoria dell’argomento da trattare. Il Presidente può fare intervenire alle sedute del Consiglio persone che siano utili alla trattazione di argomenti all’ordine del giorno. Le sedute del Consiglio sono valide quando vi partecipa la metà più uno dei componenti. Le proposte messe in votazione si intendono approvate ove raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I Consiglieri che risultino assenti ingiustificati a due sessioni consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con almeno 5 giorni di anticipo, con comunicazione scritta contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e gli argomenti da trattare. La convocazione può essere inviata anche per via telematica, purché ne sia accertata la ricezione all’indirizzo fisico o PEC comunicato dal Consigliere e, in mancanza, presso la sua residenza. Il Consiglio Direttivo si svolge in presenza e/o in via telematica. In quest’ultimo caso dovrà essere garantito che i partecipanti a distanza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione. In ogni caso il Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 12 – Il Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante pro tempore della Federazione nei confronti dei terzi, delle
autorità e in giudizio.
Ha la responsabilità della politica federativa e ne dirige l’attività. Spetta al Presidente in
particolare:
a. curare il buon andamento della Federazione;
b. convocare l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo stabilendo l’ordine del giorno;
c. curare l’esecuzione delle deliberazioni adottate dai medesimi;
d. dirigere, coordinare e controllare le attività della Federazione, incluso il personale e i
collaboratori;
e. esercitare la sorveglianza sull’andamento dei servizi, anche quelli degli enti/organizzazioni
promossi e/o partecipati;
f. assumere, in caso di comprovata necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva;
g. provvedere all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può nominare fino a tre consiglieri cooptati.
Egli ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per le attività e iniziative che non
comportano spese superiori a 3.000 euro.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto nei limiti previsti dallo Statuto.
Il Presidente può delegare alcune proprie funzioni ai Vice Presidenti o ad altri componenti del
Consiglio Direttivo.
In caso di cessazione, per dimissioni o per altre cause, il Vice Presidente delegato dal Presidente,
che lo sostituirà nelle more, convocherà tempestivamente l’Assemblea degli associati per la nuova
elezione.

Art. 13 – ll presidente emerito.

Per benemerenze nei riguardi di FISM TREVISO l’Assemblea potrà nominare un presidente
emerito su proposta del Consiglio o di almeno 20 associati. Egli potrà presenziare alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Inoltre, potrà rappresentare FISM
TREVISO in occasione di manifestazioni pubbliche su incarico del Presidente.

Art. 14 – I Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente elegge sino a due Vice Presidenti della
Federazione, e in tal caso uno per ciascuna delle due Diocesi, i quali coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce con tutti i poteri e le attribuzioni il Vice Presidente delegato dal Presidente stesso o, in sua mancanza, dal più anziano d’età.

Art. 15 – Il Tesoriere.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere della Federazione. Il Tesoriere cura tutta la parte economica e contabile della Federazione. In particolare provvede a riscuotere i contributi ordinali e straordinari e tutti i proventi, rilasciando
le quietanze per le somme introitate, e al pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria
attraverso l’emissione di mandato, controfirmato dal presidente. È altresì responsabile della redazione del rendiconto consuntivo annuale, alla fine di ciascun esercizio, nonché della predisposizione del bilancio di previsione, da presentare al Consiglio Direttivo. Inoltre, tiene l’inventario dei beni della Federazione.

Art. 16 – Il Segretario.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario, che svolge attività di verbalizzazione delle sedute degli organi e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle funzioni amministrative ed è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri,
compreso il registro degli enti associati e l’elenco delle persone aventi diritto di voto
all’Assemblea. Il Segretario può svolgere le suddette funzioni anche coadiuvato da un dipendente della Federazione, che interviene in Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Copia dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sottoscritti dal Presidente e dal Segretario sarà messa a disposizione degli associati presso la sede.

Art. 17 – I Consulenti Ecclesiastici.

Per la particolare conformazione del territorio provinciale sarà nominato un Consulente
Ecclesiastico per la diocesi di Treviso e uno per la diocesi di Vittorio Veneto con pari facoltà, salvo diverso accordo intervenuto tra gli Ordinari diocesani. I Consulenti Ecclesiastici si adoperano affinché nell’attività educativa svolta dagli enti associati abbia giusto risalto la componente spirituale e l’ispirazione cristiana delle scuole. Sollecitano e promuovono, in collaborazione anche con gli uffici diocesani, l’inclusione e la valorizzazione della scuola dell’infanzia nella pastorale parrocchiale e nelle attività dell’Ufficio diocesano della Scuola e dell’Educazione. Propongono e favoriscono iniziative per la formazione religiosa delle docenti e l’educazione cristiana delle famiglie. Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee con voto consultivo.

Art. 18 — L’Organo di controllo interno.

L’Assemblea degli associati nomina l’Organo di controllo interno, collegiale o monocratico, tra gli
iscritti all’Albo dei Revisori Legali, che dura in carica quattro anni. L’Organo di controllo interno vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in quanto applicabili.

Alla fine dell’esercizio sociale l’Organo di controllo interno accerta altresì la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili. Spetta all’Organo di controllo interno convocare l’Assemblea qualora non vi provvedesse il Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto. Il componente o i componenti dell’Organo di controllo interno partecipano con diritto di parola e senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati. Ove, per dimissioni o altre cause, l’Organo di controllo interno decada dall’incarico, dovrà essere convocata senza indugio l’Assemblea degli associati per la nomina del nuovo.

Art. 19 – Il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea nomina ogni 4 anni il Collegio dei Probiviri, che è costituito da tre membri. Al loro interno i Probiviri nominano il Presidente, che convocherà il Collegio ogni qualvolta si renda necessario. Al Collegio dei Probiviri è attribuita la funzione di pacifico compositore delle contestazioni e delle
controversie che intervenissero tra gli enti associati o tra essi e la Federazione. Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il parere del Collegio è obbligatorio e vincolante nel caso di espulsione di un ente associato.

Art. 20 – Costituzione di commissioni e/o di gruppi di lavoro.

Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni o gruppi di lavoro composti da Consiglieri e da persone esterne esperte, con compiti di studio, approfondimento ed elaborazione di progetti, programmi e attività su temi di particolare rilevanza e/o di specifico interesse degli associati. Il Consiglio Direttivo ne regolamenta le attività e l’organizzazione. Tali gruppi sono costituiti tenendo presente la suddivisione della provincia di Treviso in più diocesi e secondo le esigenze della dimensione territoriale. Sono presieduti dal Presidente (o da un suo delegato) e coordinati da un referente nominato dal Presidente. Sono costituite in particolare Commissioni specifiche sulle tematiche della pedagogia e didattica (Commissione Pedagogico-didattica) e della gestione degli enti associati (Commissione Gestionale).

Art. 21 – Il Coordinatore pedagogico e la Commissione Pedagogico-didattica.

Il Coordinatore Pedagogico è nominato dal Presidente della Federazione e collabora direttamente con lui per la migliore impostazione del progetto educativo e del servizio offerto dalle scuole dell’infanzia e nidi integrati, in particolare anche con l’organizzazione delle attività di aggiornamento e formazione del personale docente ed educativo. Il Coordinatore Pedagogico fa parte del Consiglio Direttivo con voto consultivo e presiede la Commissione pedagogica, secondo quanto stabilito dal relativo Regolamento.

Art. 22 – Ordinamento degli uffici e dei servizi della Federazione.

FISM TREVISO, per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si avvale di personale dipendente e di collaboratori anche volontari. Può altresì valersi di qualificate consulenze tecniche, giuridiche ed amministrative esterne. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede, con appositi atti, a organizzare gli uffici e i servizi sulla base di principi di efficienza, efficacia ed economicità. Inoltre può procedere alla suddivisione del territorio di competenza in macro-aree, a cui gli enti associati fanno riferimento, per lo svolgimento di specifiche attività di coordinamento pedagogico, formativo o gestionale. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro FISM o di organizzazioni/enti che svolgono servizi analoghi a quelli svolti dalla Federazione.

CAPO Ill – BILANCIO. MODIFICHE DELLO STATUTO. SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE

Art. 23 – Bilancio ed esercizio.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio di esercizio (o consuntivo) è approvato nei termini di legge. La contabilità è tenuta secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore. Non è ammessa, neanche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o per Statuto. La quota di adesione a FISM TREVISO deve tenere conto delle quote dovute alla FISM Nazionale e alla FISM Regionale e il suo importo deve assicurare l’equilibrio patrimoniale e finanziario della Federazione. Il bilancio evidenzierà separatamente le componenti delle attività istituzionali e delle attività commerciali.

Art. 24 – Modifiche statutarie.

Le modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, previo loro invio agli aventi diritto almeno quindici giorni prima, dovranno e sere deliberate dall’Assemblea straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli enti associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e l’approvazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 25 – Scioglimento, cessazione, estinzione.

Lo scioglimento, la cessazione o l’estinzione di FISM TREVISO sono deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, in proprio o per delega. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione di ogni passività, sarà devoluto ad altra FISM che opera nella Regione o a FISM Nazionale, ovvero in mancanza ad altro ente secondo le norme in materia di enti non lucrativi del terzo settore che abbiano finalità di educazione dei bambini, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 43, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO IV — DISPOSIZIONI SULLE CARICHE

Art. 26 – Disposizioni circa la responsabilità solidale.

Gli organi dirigenti di FISM TREVISO non rispondono delle obbligazioni assunte dagli enti associati.

Art. 27 – Conflitto di interessi, limiti di età e di mandato.

Valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale. Vi è conflitto d’interessi qualora mediante l’assunzione di cariche di vertice a livello nazionale,
regionale e provinciale l’interessato determini per sé un’utilità economica in contrasto con l’interesse federativo. Il limite di età per l’assunzione della carica di Presidente della Federazione è di anni 75 non compiuti al momento di svolgimento dell’Assemblea elettiva. Non sono consentiti più di tre mandati consecutivi per qualunque carica federativa.

Art. 28 – Rimborsi ed indennità.

Tutte le cariche negli organi della Federazione sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute per l’incarico stesso nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo. Qualora la struttura federativa non consenta la sostenibilità dell’onere del personale dipendente direttivo e l’esercizio della responsabilità di vertice comporti anche lo svolgimento di prestazioni connesse con la gestione e l’amministrazione della Federazione, è possibile erogare al Presidente della Federazione un’apposita indennità. L’ammontare dell’indennità viene deliberato dal Consiglio Direttivo, in assenza del Presidente, previo parere obbligatorio e vincolante della Assemblea degli Associati e non può essere superiore alla retribuzione del personale inquadrato nel livello 7° del CCNL FISM, area terza servizi di direzione e di coordinamento, rapportato all’effettivo tempo impiegato. L’erogazione cessa per deliberazione del Consiglio Direttivo e comunque con la conclusione del mandato del Presidente.

CAPO V – NORME E FINALI

Art. 29 – Rapporti con gli enti associati.

FISM TREVISO non interferisce nella vita degli enti associati che godono di piena autonomia giuridica, economica e patrimoniale. L’ente associato, su motivata richiesta del legale rappresentante, in presenza di gravi difficoltà gestionali, può richiedere alla Federazione di intervenire con le modalità più idonee per il superamento delle problematicità, anche con la nomina di un Commissario nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Per le eventuali controversie tra la Federazione e gli enti associati, o anche tra gli stessi enti associati, le parti possono avvalersi dell’opera della Commissione Nazionale di Garanzia, una volta esperito senza successo il tentativo di composizione avanti il Collegio dei Probiviri.

Art. 30 — Efficacia del presente Statuto.

Il presente Statuto sostituisce ad ogni effetto quello in vigore; conseguentemente sono abrogate tutte le precedenti norme incompatibili col medesimo. In attesa dell’approvazione dei Regolamenti previsti dal presente Statuto valgono, in quanto compatibili, i Regolamenti in vigore.

Art. 31 – Norma di rinvio e veicolo normativo di adeguamento.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme civilistiche in materia di organizzazioni ed enti associativi in quanto applicabili. In presenza delle condizioni di legge FISM TREVISO valuterà se dotarsi del corpus normativo necessario a qualificarsi come Associazione del Terzo settore ai sensi del d. Igs. 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di servizio agli Enti federati che abbiano la qualifica di enti del terzo settore, e partecipare eventualmente alla Rete associativa nazionale del Terzo settore promossa dalla FISM Nazionale. Per il perseguimento dei propri obiettivi, se associazione del Terzo settore, FISM TREVISO potrà inoltre esercitare direttamente le attività di interesse generale di cui alle lettere d), h), i), m) ed u) dell’articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017. La Federazione potrà anche svolgere attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni.