STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

 

TITOLO 1° - NORME GENERALI

 

  1. 01 - Costituzione e natura

È costituita in Treviso la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE SCUOLE MATERNE (F.I.S.M.) della provincia di Treviso che assume la denominazione di "F.I.S.M. - Treviso". La federazione promuove e rappresenta le scuole materne non statali di ispirazione cristiana (ora scuole dell’infanzia) nella provincia di Treviso, che inserendosi a pieno titolo nel progetto pastorale della Chiesa locale, orientano la loro attività alla educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana della vita.

La federazione ha sede in Treviso, e ha durata illimitata.

 

  1. 02 - Principi e scopi

La FISM - Treviso non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale facendo propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell’O.N.U. sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla costituzione italiana.

02.1   In particolare essa propugna:

02.la) i diritti fondamentali di libertà ed uguaglianza,

02.1b) il diritto alla libertà di espressione e di educazione spirituale e religiosa,

02.le) il diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli e ad essere agevolati nell'adempimento dei compiti educativi,

02.1d) il diritto alla libertà di insegnamento,

02.le) il diritto di enti e privati ad istituire scuole ed istituti di educazione di ispirazione cristiana,

02.1f) il dovere dello stato di assicurare alle scuole non statali piena libertà e ai loro alunni

un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

02.2 : Scopi:

La FISM - Treviso opera mediante attività di volontariato, prestato in modo personale, spontaneo, e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà.

La FISM - Treviso. si propone fini di servizio, coordinamento, tutela e rappresentanza delle scuole federate.

In particolare:

02.2a) coordina l'attività delle scuole d’infanzia non statali paritarie esistenti nella provincia di Treviso aderenti alla federazione stessa, anche a livello zonale;

02.2b) promuove, per favorire la continuità educativa scuola-famiglia e l'inserimento del bambino nel contesto sociale in cui vive, la ”gestione comunitaria” delle singole scuole, intesa come attiva partecipazione nella vita della scuola, da parte dei genitori di bambini iscritti e frequentanti, delle insegnanti, delle educatrici e degli operatori della scuola inserita nella dimensione pastorale della Chiesa;

02.2c) promuove la ricostituzione e la fondazione di altre scuole d’infanzia;

02.2d) promuove la costituzione di servizi alla prima infanzia, dando assistenza alle scuole per la predisposizione dei relativi progetti educativi e garantendo la formazione del relativo personale,

02.2e) promuove l’attività di assistenza religiosa morale, giuridica, pedagogica, didattica ed amministrativa, al fine di realizzare il miglioramento, complessivo della qualità della scuola,

02.2f) rappresenta gli enti associati nei rapporti con le autorità civili e religiose, coordinandone le istanze e valorizzando il contributo dato dagli enti nel campo dell'educazione prescolastica e dell'assistenza alle famiglie,

02.2g) favorisce la qualificazione e la formazione permanente di coloro che operano all’interno della scuola, mediante iniziative di studio e di aggiornamento, con riguardo anche ai genitori al fine di migliorarne il coinvolgimento nella vita della scuola,

02.2h) predispone gli opportuni mezzi di informazione per rendere adeguatamente nota la propria attività,

02.2i) si attiva per far sì che le scuole siano:

- esperienze di sostegno e di formazione delle giovani famiglie;

- luogo privilegiato di incontro dell'impegno attivo dei genitori,

- scoperta della ricchezza della scuola e dei valori del Vangelo supportati dalla vocazione matura di educatrici religiose, del loro carisma, e degli insegnati ed operatori laici.

 

  1. 03 - La F.I.S.M. - TREVISO è la continuità morale e giuridica della "Associazione Degli Asili e

Scuole Materne della provincia di Treviso (A.D.A.S.M.) costituita con atto pubblico a rogito il 03.12.1971, n° 21.680 di repertorio del dott. Gianfranco Spinelli, notaio in Treviso, registrato a Treviso il 13.12.1971 al n° 4.714, Atti pubblici.

 

 

 

  1. 04 - Adesione.

Alla federazione possono aderire tutte le scuole d’infanzia gestite da enti morali, religiosi, privati, da enti pubblici locali, da cooperative, comunque non statali, che educhino i bambini favorendone la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa secondo la concezione cristiana espressa dal Magistero della Chiesa e dalla tradizione pedagogica cristiana.

L'adesione è vincolata dalla piena accettazione del presente Statuto e del Regolamento e subordinata ad insindacabile decisione del Consiglio direttivo.

La F.I.S.M. potrà aderire, in rappresentanza degli enti associati, riservata la propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale, a quelle istituzioni a livello interprovinciale, regionale, nazionale ed internazionale, che perseguano scopi analoghi o che favoriscano la migliore realizzazione degli scopi della federazione.

La F.I.S.M. garantisce agli "enti federati" la propria autonomia giuridica ed amministrativa, ne rispetta e difende la proprietà patrimoniale, nonché la personalità morale e giuridica, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento.

 

  1. 05 - Cessazione di appartenenza alla F.I.S.M.

La qualità di socio si perde:

  • per venire meno dei requisiti che ne determinano l'iscrizione;
  • per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di quegli enti che per avere contravvenuto agli obblighi dello statuto e del Regolamento o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti della Federazione. Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio è sempre possibile il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il socio può recedere dalla Federazione con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il 1° settembre.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote versate ed è tenuto a versare quelle dovute per l'esercizio in corso.

 

  1. 06 - Funzionamento.

Per conseguire i fini e gli scopi di cui all'art. 2, la federazione:

a) costituisce in Treviso un ufficio di coordinamento e di consulenza tecnica, giuridica ed amministrativa eventualmente anche con personale dipendente e con contratto di lavoro "FISM".

b) procura mezzi finanziari, offerte e donazioni da enti pubblici o privati.

c) è suddivisa in macro aree, secondo le modalità previste dal Regolamento.

d) favorisce l’iscrizione alla Cooperativa Servizi Scuole Materne di tutti i soci che intendono avvalersi dei servizi amministrativo - contabili necessari al funzionamento della scuola.

 

  1. 07 - Patrimonio sociale.

II patrimonio della F.I.S.M. è costituito:

  • dalle quote associative annue degli enti federati, stabilite dal Consiglio direttivo;
  • da eventuali contributi di enti pubblici e privati;
  • da beni mobili ed immobili;
  • da ogni altro tipo di entrate;

Non esiste fusione di beni tra F.I.S.M. ed enti federati.

Ogni singolo ente, quindi, rimane sempre l'unico ed esclusivo responsabile, titolare di diritti e dei doveri inerenti alla sua costituzione e all'esercizio delle sue attività.

 

  1. 08 - Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario della F.I.S.M. si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni anno, e comunque entro il 31 marzo, il consiglio direttivo predispone, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio di previsione.

 

  1. 08 bis - Modalità di partecipazione.

La FISM disciplina con il presente Statuto e con il Regolamento in maniera uniforme i rapporti e le modalità associative in modo da garantire a tutti i soci un uniforme rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e la nomina degli organi direttivi della Federazione.

Vengono affermati i principi di eleggibilità libera degli organi amministrativi, del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del Codice Civile, il principio della sovranità dell'assemblea dei soci, i criteri della loro ammissione ed esclusione, i criteri e le forme idonee di pubblicità delle convocazioni assembleari}, delle relative deliberazioni e dei bilanci.

 

 

 

TITOLO II° - ORGANI E COMPITI

 

  1. 09 - Organi della federazione.

Organi della F.I.S.M. provinciale sono:

  • l'assemblea generale della federazione,
  • il consiglio direttivo,
  • il presidente,
  • i consulenti ecclesiastici,
  • il revisore unico,
  • il collegio dei probiviri,
  • il segretario,
  • il tesoriere.

Con esclusione del revisore unico, tutte le cariche sono assunte ed esercitate gratuitamente.

 

  1. 10 - L'assemblea generale della federazione.

L'assemblea generale è così composta:

10.la) dai legali rappresentanti delle scuole federate, o loro delegati, secondo i criteri stabiliti dal consiglio direttivo nel Regolamento, in misura di uno ogni scuola;

10.lb) dai componenti il consiglio direttivo della F.I.S.M. - Treviso;

L'assemblea è l'organo cui compete:

10.2a) esaminare la situazione complessiva della vita federativa e formulare eventuali proposte al consiglio direttivo;

10.2b) discutere ed approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo entro il 30 aprile, nonché il piano annuale di attività della F.I.S.M.; Il bilancio è depositato presso la sede della federazione entro 8 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato;

10.2c) eleggere, ogni quattro anni, i membri del consiglio direttivo di sua competenza.

10.2d) eleggere, ogni quattro anni, il revisore unico;

10.2e) designare i membri richiesti dagli organismi cui la F.I.S.M. intende aderire;

10.2f) approvare le eventuali modifiche allo statuto proposte dal consiglio direttivo.

L'assemblea si riunisce, in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, mediante affissione di avviso presso la sede, sul sito internet provinciale e invio di lettera semplice almeno 15 giorni prima della convocazione.

Su richiesta di un terzo degli associati, e per deliberazione del consiglio direttivo, l'assemblea deve essere convocata in sessione straordinaria secondo le necessità.

Le adunanze dell'assemblea sono presiedute e dirette dal presidente della F.I.S.M. eletto in occasione del rinnovo delle cariche sociali, il quale nomina un segretario verbalizzatore e due scrutatori.

Quando trattasi di rinnovo delle cariche l'assemblea eleggerà, seduta stante, un presidente, due scrutatori ed un segretario verbalizzatore, diversi dai candidati.

L'adunanza è valida quando è presente la maggioranza degli aventi diritto.

Non raggiungendo la maggioranza, la riunione è valida, in seconda convocazione, dopo un'ora dall'orario fissato, qualunque sia il numero degli aventi diritto, purché sulla convocazione risulti l'orario della prima e della seconda convocazione. I componenti della assemblea possono essere rappresentati da altri componenti, con delega scritta.

Nel caso di legale rappresentanza di più scuole da parte di un'unica persona, questa porterà tanti voti quante sono le scuole che legalmente rappresenta.

Ogni componente dell’assemblea non può portare più di tre deleghe.

Di ogni riunione sarà redatto verbale a cura del segretario verbalizzatore.

Copia del verbale sottoscritto dal segretario verbalizzatore e dal presidente dell’assemblea sarà messo a disposizione dei soci presso la sede.

 

  1. 11 - Il consiglio direttivo.

II consiglio direttivo della F.I.S.M. di Treviso è così composto:

11.1 a) dal presidente eletto dall'assemblea,

11.1b) da 8 consiglieri effettivi eletti dall'assemblea.

Fra i consiglieri saranno scelti due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere.

11.1c) fino ad un massimo di 4 consiglieri cooptati, scelti dal presidente.

Fra i consiglieri saranno scelti due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere.

11.1 d) dai consulenti ecclesiastici delle diocesi di Treviso e Vittorio Veneto, nominati da ciascun Ordinario diocesano,

11.1e) da un rappresentante dell’Ufficio scuola di ciascuna delle diocesi sopra indicate,

11.1f) da due rappresentanti della Cooperativa Servizi Scuole Materne;

11.1g) dal Coordinatore pedagogico provinciale e da un rappresentante del coordinamento provinciale previsto dal Regolamento;

11.1h) Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Revisore unico e il Presidente dei probiviri.

Il presidente ha facoltà di invitare ai lavori del Consiglio terze persone in qualità di relatori o uditori.

Al consiglio direttivo, che di norma dovrà riunirsi ogni trimestre, sono attribuiti i seguenti compiti:

11.2a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea,

11.2b) accettare e dimettere gli enti federati

11.2c) vigilare sulle attività delle singole scuole, rispettandone l'autonomia patrimoniale ed amministrativa, curando il migliore coordinamento sul piano morale religioso, didattico ed amministrativo, nonché assicurando che detta attività sia conforme alle norme di legge, del presente Statuto e del Regolamento;

11.2d) redigere entro il 31 marzo, il conto consuntivo dell’anno precedente e il bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,

11.2e) sollecitare aiuti finanziari e sovvenzioni da parte di enti pubblici e di privati in favore degli associati;

11.2f) deliberare la convocazione ordinaria ed eventualmente, straordinaria dell'assemblea generale,

11.2g) promuovere tutte quelle iniziative di carattere didattico, assistenziale, amministrativo ed economico che saranno ritenute necessarie ed opportune per il potenziamento della federazione e dei singoli associati.

11.2h) Predisporre il Regolamento ed eventuali sue modifiche;

11.2i) stabilire entro il 31 dicembre di ogni anno il compenso per il Revisore unico relativo all’anno solare successivo;

11.2l) il potere di gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione con esclusione di quanto attribuito al presidente o all’Assemblea;

Il consiglio direttivo è responsabile dinanzi all'assemblea generale per quanto di propria competenza.

I membri del consiglio direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

II consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente, oppure ogni qualvolta venga richiesto da almeno 4 consiglieri effettivi.

La sessione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

  1. 12 - II presidente.

II presidente è il legale rappresentante della F.I.S.M. con i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e delle autorità. Non potrà essere eletto consecutivamente oltre due mandati.

Egli convoca e presiede le sessioni del consiglio direttivo, vigila e dirige tutta l'attività della federazione provinciale, firma la corrispondenza e tutti gli atti dell'ufficio.

Il presidente nomina i vicepresidenti scelti tra i consiglieri in modo da rappresentare le due diocesi della provincia di Treviso, il segretario ed il tesoriere. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina fino a quattro consiglieri cooptati. Inoltre, da esecuzione alle delibere del Consiglio ed ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per le attività e iniziative che non comportano spese superiori a 1.000 (mille) euro o a quanto previsto dal Regolamento.

In caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce il vicepresidente delegato dal presidente, con tutti i poteri e le attribuzioni.

Il presidente si avvale dei vicepresidenti, del tesoriere, del segretario, del Coordinatore pedagogico provinciale e dei due consulenti ecclesiastici per predisporre gli argomenti da porre in discussione in consiglio.

 

  1. 12 bis - II presidente emerito.

Per benemerenze nei riguardi della FISM l’assemblea potrà nominare un presidente emerito su proposta del Consiglio o di almeno 20 soci. Egli potrà presenziare alle assemblee  ed alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto. Inoltre potrà rappresentare la FISM provinciale in occasione di manifestazioni pubbliche, su incarico del Presidente.

 

  1. 13 - I consulenti ecclesiastici.

In seno alla Federazione provinciale della F.I.S.M., è rilevante la presenza del consulente ecclesiastico, in considerazione dell’importanza riconosciuta alla componente etico-religiosa dell’attività educativa.

Per la particolare conformazione del territorio provinciale sarà nominato un consulente ecclesiastico per la diocesi di Treviso e uno per la diocesi di Vittorio Veneto, con pari facoltà, salvo diverso accordo intervenuto tra gli Ordinari diocesani.

I consulenti si rendono garanti davanti all'autorità ecclesiastica che l'indirizzo religioso e morale delle scuole materne, gestite dalle parrocchie, e dagli enti religiosi, e comunque di quanti aderiscono alla F.I.S.M, sia conforme agli insegnamenti della Chiesa.

I consulenti ecclesiastici partecipano di diritto a tutte le riunioni, con diritto di voto.

 

  1. 14 - II revisore unico.

II revisore unico, che deve essere iscritto all’apposito Albo come revisore legale, viene eletto dall'assemblea generale della federazione, ogni quattro anni, come previsto dall'art. 10, comma 2d.

II revisore esegue i propri controlli, vigila sull'amministrazione della federazione, propone al consiglio direttivo e all'assemblea le proprie conclusioni. A tal fine il Revisore può partecipare, pur senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo. Al revisore viene riconosciuto un compenso annuo determinato dal Consiglio direttivo.

Alla fine dell'esercizio il revisore unico deve accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili.

Spetta al revisore unico convocare l'assemblea qualora non vi provvedessero gli amministratori.

 

  1. l4bis - II Collegio dei Probiviri.

L'assemblea nomina ogni 4 anni il Collegio dei probiviri formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra scuole associate, relative al rapporto

associativo o tra esse e la Federazione saranno affidate a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Al loro interno nominano il proprio presidente che convocherà il Collegio ogni qualvolta si rendesse necessario.

Ai probiviri sono attribuite funzioni di pacifici compositori delle contestazioni e delle controversie che intervenissero tra gli associati o tra essi e la Federazione; il loro parere è obbligatorio e vincolante nel caso di radiazione dalla federazione di un associato, per qualsiasi causa.

 

  1. 15 - II segretario.

II segretario è nominato dal presidente come previsto dall'art. 12. Il segretario redige i verbali delle sessioni del consiglio direttivo, cura la corrispondenza, è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri, compreso il registro degli enti associati e dell'elenco delle persone aventi diritto di voto all'assemblea.

Copia dei verbali delle sedute del consiglio direttivo sottoscritti dal presidente e dal segretario sarà messa a disposizione dei soci presso la sede.

 

  1. 16 - II tesoriere.

II tesoriere cura tutta la parte amministrativa e contabile della federazione.

In particolare provvede a riscuotere i contributi ordinali e straordinari e tutti i proventi, rilasciando le quietanze per le somme introitate, e al pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria attraverso l'emissione di mandato, controfirmato dal presidente.

È altresì responsabile della compilazione del rendiconto annuale, alla fine di ciascun esercizio, nonché alla predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, da presentare al consiglio direttivo. Inoltre, tiene l'inventario dei beni della federazione.

 

  1. 17 - Costituzione di gruppi operativi.

Nell'ambito della F.I.S.M. possono costituirsi gruppi operativi finalizzati allo studio di problematiche particolari, la cui attività è definita dal Regolamento.

Tali gruppi potranno essere costituiti tenuta presente la suddivisione della provincia di Treviso in diocesi e secondo le esigenze della dimensione territoriale. Sono presieduti dal Presidente provinciale (o da un suo delegato) e coordinati da un referente nominato dal presidente.

 

  1. 18 - Procedure e norme comuni.

Le cariche sociali sono svolte gratuitamente, salvo il diritto alla rifusione delle eventuali spese incontrate nell'espletamento dell'incarico ed il rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle riunioni, se residenti fuori Treviso.

Nel caso di dimissioni:

a) consiglio direttivo potrà nominare un presidente provvisorio, che resterà in carica fino alla prima assemblea generale la quale nominerà un nuovo presidente;

b) i membri eletti del consiglio direttivo che venissero a mancare per dimissioni o altri motivi, si sostituiscono con i candidati che nelle elezioni seguivano con maggiore numero di voti.

c) nel caso di dimissioni dell'intero consiglio direttivo, questo rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di convocare entro tre mesi l'assemblea della federazione per la elezione di un nuovo consiglio direttivo.

 

  1. 19 - Scioglimento della federazione.

Per lo scioglimento della federazione è necessaria la convocazione apposita dell'assemblea, con avviso personale raccomandato, a tutti gli aventi diritto, con la presenza di almeno due terzi degli stessi, i quali votano per lo scioglimento, a votazione segreta.

La decisione di scioglimento deve riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto medesimi.

La proposta di scioglimento può essere fatta o dal consiglio direttivo legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli enti associati.

Sono ammesse le deleghe come previsto dall'art. 10.

 

  1. 20 - Devoluzione del patrimonio.

È vietato alla FISM distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della federazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio della federazione, residuato della liquidazione di ogni passività, previa deliberazione dell'assemblea, sarà devoluto ad analoga istituzione a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’art.43, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

  1. 21 - Modifiche allo statuto.

Ogni modifica al presente statuto, previo invio agli aventi diritto, almeno un mese prima, deve essere approvato dall'assemblea generale, presenti non meno dei due terzi degli aventi diritto al voto, e con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione in presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e con delibera presa a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso non venga raggiunto né in prima, né in seconda convocazione, la presenza delle rispettive maggioranze previste, l'assemblea potrà decidere l'integrazione delle votazioni con la raccolta, per corrispondenza, dei voti degli aventi diritto assenti, cui comunque dovrà essere comunicato integralmente il testo delle modifiche.

 

  1. 22 Regolamento e rinvio alla normativa vigente.

Le norme di attuazione del presente statuto saranno specificate in apposito regolamento.

Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono le norme di legge.

 

 

Treviso, 7 aprile 2014

Letto ed approvato

Il presidente Ing. Stefano Grando


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